Responsabilità medica

Avvocato Cecconi | FCA Firenze e Roma

I professionisti dello Studio Legale FCA operano da anni nel settore della responsabilità medica e del diritto sanitario, assistendo pazienti e familiari che hanno subito un lutto derivante da una colpa medica oppure un danno a causa di errori sanitari, ritardi o omissioni diagnostiche o trattamenti non conformi alle linee guida.

Grazie a un’esperienza maturata in centinaia di casi di malasanità risarciti, lo Studio è in grado di accertare con rigore giuridico e medico-legale il nesso causale tra la condotta del personale sanitario e il danno subito dal paziente, procedendo a una corretta quantificazione del risarcimento dei danni di malasanità, inclusi il danno biologico e le altre voci di danni, patrimoniali e non patrimoniali.

L’attività professionale si fonda su un’approfondita conoscenza della normativa e della giurisprudenza in materia di responsabilità professionale medica, testimoniata anche dalla pubblicazione del volume “La Responsabilità Civile Medica dopo la Legge Balduzzi” (Giappichelli), che raccoglie e analizza la normativa di riferimento e le più rilevanti pronunce sul tema.

Fin dalle fasi preliminari, ogni caso di sospetta colpa sanitaria viene analizzato in modo approfondito, sottoponendo la documentazione clinica a un team multidisciplinare di medici legali ed esperti delle singole branche specialistiche, al fine di valutare la reale sussistenza di una responsabilità medica.

Procedura adottata dallo Studio

Chi si rivolge allo Studio Legale FCA riceve in tempi rapidi un parere chiaro e documentato sul proprio caso di errore medico o di malasanità, comprendendo le modalità per procedere alla denuncia di malasanità, le tempistiche previste e una prima stima orientativa del possibile risarcimento, basata su precedenti analoghi già definiti con esito positivo.

Trattativa stragiudiziale

Accertata gratuitamente la fondatezza della pretesa risarcitoria, lo Studio procede alla redazione della lettera di messa in mora nei confronti della struttura sanitaria e/o dei professionisti responsabili.
In un numero crescente di casi, questa fase consente di raggiungere un accordo transattivo risarcitorio, evitando al paziente un lungo contenzioso giudiziario.

Mediazione civile obbligatoria

Qualora la trattativa non conduca a un accordo, viene avviato il tentativo di mediazione di responsabilità medica ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
La mediazione rappresenta un passaggio obbligatorio ma spesso efficace per ottenere una soluzione più rapida e contenere i tempi del risarcimento.

Accertamento tecnico preventivo ex Legge Gelli

In assenza di esito positivo, la normativa vigente (art. 8 Legge n. 24/2017 – c.d. Legge Gelli responsabilità medica) prevede la facoltà, anche quale condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria, di depositare un ricorso per ottenere un accertamento tecnico preventivo (ex art. 696-bis c.p.c. ) con finalità conciliativa.

Attraverso tale procedimento, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice accerta le cause del danno, verifica la sussistenza del nesso di causalità con le condotte mediche e quantifica il danno alla salute subito dal paziente.
Questo strumento consente spesso di definire il caso in tempi significativamente più brevi (mediamente 6-8 mesi) rispetto a un giudizio ordinario.

In caso di decesso per colpa medica sono legittimati a richiedere il risarcimento i familiari del paziente deceduto a seguito di un errore medico. In tali casi dovrà essere risarcito il danno da “perdita del rapporto parentale” (ovvero il danno per la perdita del congiunto) secondo i criteri delle tabelle del tribunale di Milano, di anno in anno aggiornate.

Compensi nei casi di responsabilità medica

A tutela del paziente e previa valutazione della complessità della vicenda, il compenso professionale può essere concordato in funzione dell’effettivo risultato ottenuto.
Ciò consente di evitare anticipazioni di costi rilevanti, sia nella fase di studio della fattibilità sia nel corso dell’eventuale giudizio.

FAQ

Domande Frequenti - Responsabilità medica

Quando si configura la responsabilità medica?

La responsabilità medica si configura quando un danno alla salute del paziente è conseguenza diretta di una condotta colposa del personale sanitario o della struttura, per imperizia, negligenza o imprudenza, ovvero per la violazione delle regole di diligenza, perizia e prudenza nonché delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.